Gli aspetti normativi e gestionali del Demanio...
ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI
Strettamente riconducibili alle finalità perseguite dalla "Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli" quali delineate dall'atto costitutivo e dal relativo statuto, finalità che hanno già trovato la loro congrua estrinsecazione nelle varie ed apprezzate iniziative finora attuate e/o programmate, sono da considerare, come è noto, la protezione dell'ambiente marino e la rivitalizzazione delle risorse marine.
E' altresì noto che tali obiettivi hanno fra l'altro trovato, in via generale, un notevole punto di riferimento, sul piano normativo, per la loro attuazione, nella legge 31.12.1982 n. 979, recante "disposizioni per la difesa del mare", con quegli aspetti particolarmente significativi ed innovativi rappresentati, e ciò a titolo meramente indicativo, ai fini della tutala dell'ambiente marino dalla prevista formazione di un piano generale di difesa del mare e delle coste marine, dall'istituzione di riserve marine e dalla costituzione e/o potenziamento di adeguate strutture di protezione e di vigilanza.
La difesa del mare, che ha poi costituito oggetto di altri salienti interventi normativi, anche modificativi, quali la legge 8.7.1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ed altre successive disposizioni legislative incidenti anche sul riporto delle relative competenze, deve comunque essere considerata non isolatamente, ma in stretta connessione con l'assetto del territorio adiacente la costa marina; e ciò in quanto le attività che si svolgono nell'entroterra, a volte anche in aree assai distanti, possono parimenti ripercuotersi sulle acque marine costiere.
Nell'ambito di detto e più immediato entroterra vengono a collocarsi i beni appartenenti al demanio marittimo secondo l'elencazione contenuta nell'art. 28 del Codice della Navigazione, comprendente il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano nel mare, i bacini di acqua salsa o salmastra, che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare, ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, e da estendere anche alle cosiddette pertinenze demaniali, cioè "alle costruzioni appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale". Ai sensi dell'art. 30 del suddetto Codice compete poi all'Amministrazione della Marina Mercantile, ora Trasporti e Navigazione, nelle sue strutture centrali e periferiche, regolare l'uso del demanio marittimo ed esercitarvi la polizia; uso che trova la sua più significativa manifestazione nel rilascio del titolo concessorio occorrente ai fini dell'utilizzazione da parte di terzi di singole zone demaniali marittime per determinate finalità e diversificato nella sua tipologia (atto formale o licenza di concessione) in relazione alle caratteristiche di difficile o facile rimozione degli impianti previsti, e nella sua durata commisurata in specie all'entità degli investimenti programmati.
Al riguardo è da precisare che tali poteri concessori e/o autorizzatori riguardano anche l'occupazione e l'uso del mare territoriale, nonchè "la piattaforma continentale"interessata dalla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e per la quale si intende "il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri od oltre tale limite fino al punto in cui la profondità delle acque sovrane permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone". Ciò premesso è comunque, sul piano storico, da evidenziare la radicale evoluzione intervenuta nelle modalità di gestione del demanio marittimo rispetto alla situazione considerata dal legislatore all'epoca (1942) dell'emanazione del ripetuto Codice della Navigazione; il quale aveva posto l'accento, quale presupposto e vincolo della suddetta gestione, sulla essenziale e prevalente destinazione di tale demanio al recepimento dei "pubblici usi del mare" individuati nella pesca, nella difesa militare e riassuntivamente nella navigazione.
La succitata destinazione peraltro non può più considerarsi esaustiva, essendo infatti venute necessariamente a confluire sul demanio marittimo rilevanti ed innovative attività, non riconducibili quindi in buona parte a quelle originarie, rappresentate, e ciò in stretta connessione all'intervenuto sviluppo dell'industria nazionale, a titolo esemplificativo, dall'installazione di stabilimnti chimici e petrolchimici, di raffinerie, di depositi costieri di oli minerali, di un maggior numero di cantieri navali; e ciò in una alla sempre più diffusa accentuazione del fenomeno turistico, coinvolgente strati vieppiù ampi di popolazione, con le conseguenti ripercussioni sulla balneazione, comportante l'approntamento delle strutture necessarie alla più idonea fruizione delle aree interessate da tale fenomeno, nonchè il connesso recepimento delle accresciute esigenze della nautica da diporto.
Da quanto sopra precisato, e cioè da questo complesso di sopravvenuti interessi che, a vario titolo ma in maniera ineludibile, confluiscono nell'interesse pubblico generale, è pertanto derivata, per quanto attiene appunto alle modalità di gestione del demanio marittimo, una sensibile modifica della loro impostazione in conseguenza anche dei paralleli mutamenti registratisi in seno alla coscienza sociale, agli orientamenti dell'Amministrazione ed alle posizioni della giurisprudenza e della più autorevole dottrina.
Pertanto quell' "uso normale" del bene demaniale, classificato tradizionalmente come "uso generale" spettante uti cives a ciascun consociato, pur trovando ovviamente tuttora ogni possibile recepimento, è venuto ad affievolirsi con il frequente e peraltro necessario ricorso al cosiddetto "uso particolare" scaturente da uno specifico titolo di legittimazione rectius rapporto concessorio, e che concorre anch'esso al raggiungimento degli obiettivi insiti nell'utilizzazione dei beni in questione caratterizzata da rilevanti implicazioni socio-economiche.
E' poi ovvio che nella situazione di cui sopra, trattandosi oltretutto di contemperare altresì esigenze diverse e non sempre coincidenti, assume, e verrà vieppiù ad assumere, una sua particolare valenza la pianificazione degli interventi concessori sul demanio marittimo. In proposito è da precisare che un'adeguata forma di rappresentatività - come tale connessa alla correlazione sempre più esistente tra il demanio in questione, nella sua evoluzione, ed altri rilevanti settori quali ad esempio l'urbanistica e la tutela ambientale - delle varie esigenze che, come sopra accennato, gravitano sui beni in questione è già attualmente assicurata dal procedimento istruttorio espletato sulle singole domande di concessione; procedimento caratterizzato dall'acquisizione di vari pareri obbligatori e talvolta vincolanti ed in particolare dall'ampio ruolo in atto esercitato dalle Regioni e dai Comuni nell'ambito in specie delle competenze devolute ai predetti Organi in materia urbanistica per entrambi e paesaggistica per quanto attiene alle Regioni, nonchè dal previsto ricorso per la concretizzazione di alcune iniziative a formali valutazioni di impatto ambientale o ad altri similari supporti.
In proposito è anche da precisare che la compatibilità delle opere costruite sul demanio marittimo dai privati con le prescrizioni degli strumenti urbanistici è assicurata dalla necessità, sancita in via innovativa rispetto alle precedenti previsioni normative ed ai prevalenti indirizzi giurisprudenziali, dalla legge 6.8.1967 n. 765, per la realizzazione di dette opere del rilascio della licenza edilizia comunale; prescrizione questa poi confermata in sostanza dalla successiva legge 29.1.1977 n. 10, secondo la quale la concessione demaniale marittima rappresenta un prius rispetto all'occorrente concessione edilizia. Tra le iniziative adottate da questa Amministrazione, nel contesto dell'auspicata programmazione per il suo più idoneo assetto della fascia costiera ricadente nel suo ambito di giurisdizione, rientra l'impulso dato alla Capitaneria di Porto per la formulazione, di intesa con i Comuni interessati - incidentalmente è da precisare che, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale, gli strumenti urbanistici locali richiedono per la loro applicazione sul demanio marittimo una formale intesa con la competente Autorità statale .- di piani generali di utilizzazione degli arenili e ciò anche per consentire gli occorrenti snellimenti procedurali.
Quest'ultimo obiettivo è perseguito anche con il ricorso, destinato certamente ad una sempre più accentuata espansione, all'istituto della cosiddetta "conferenza dei servizi", disciplinato in via generale dalla legge 7.8.1990 n. 241 che consente il raffronto e l'immediato coordinamento degli interessi da valutare; e ciò a motivo della presenza in quella sede dei rappresentanti di quegli Organi chiamati ad esprimere intese, concerti, nulla osta o comunque assenzi sull'oggetto della istanza concessoria. Nell'ottica della perseguita tutela dell'ambiente marino è tra l'altro da annovarare il divieto, introdotto nel 1987 e mitigato solo da motivate deroghe di carattere eccezionale e connesse alla presenza di assorbenti esigenze di pubblico interesse, del rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nell'ambito delle aree destinate alla istituzione di riserve marine secondo le previsioni della legge 979/82. Ovviamente la presente esposizione non può non costituire un quadro necessariamete sintetico, e ciò per le enormi angolazioni della materia, delle problematiche afferenti gli aspetti normativi e gestionali del demanio marittimo.
articolo di Scipione Rosaroll De Martino